La legge regionale n. 3/2011, entrata in vigore l'11 marzo scorso, stabilisce all'articolo 17 che la Giunta regionale detta disposizioni per “rendere obbligatoria la dichiarazione della classe e dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione”.
Per il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta questo obbligo è prevista una “sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio”.
Decreto Rinnovabili
L'obbligo, previsto nella direttiva europea, di indicare la classe energetica degli edifici negli annunci immobiliari è stato ora ripreso e reso più chiaro nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili. Questo decreto, di prossima entrata in vigore, introduce due nuovi commi, il il 2-ter e il 2-quater all'art. 6 del D.Lgs. 192/2005. Indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari Il comma 2-quater dispone invece che a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE.
Si supererà così la cifra di oltre 1 milione di annunci immobiliari e di ACE: ai dati sulle compravendite di case (611.878 nel 2010 secondo le stime dell'Osservatorio del mercato immobiliare) vanno infatti aggiunti i numeri su tutte le locazioni e sugli immobili del lavoro. Il giro d'affari stimato è di quasi 300 milioni di euro (300 euro ad ACE di media) per gli immobili che sono sprovvisti dell'attestato di certificazione energetica.
Certificato energetico nei rogiti
Il nuovo comma 2-ter prevede l'inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari, di "apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici".
Per i contratti di locazione la disposizione si applica solo se gli edifici o i singoli enti immobiliari sono già dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica - ACE (trattasi di immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%).
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